Art. 11.
(Associazioni dei dipendenti azionisti).

      1. I dipendenti azionisti possono partecipare agli organismi sociali e farsi rappresentare attraverso associazioni appositamente costituite secondo le modalità e i criteri stabiliti all'articolo 12.
      2. Per il perseguimento delle finalità riconosciute dalla presente legge, le associazioni dei dipendenti azionisti di cui al comma 1 sono titolari dei diritti di cui agli articoli da 20 a 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Le modalità per l'effettivo godimento di tali diritti sono determinate in sede di contrattazione collettiva.
      3. Per quanto non previsto dal presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 141 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

 

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di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.